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L’Arbitro Assicurativo… come funziona?

Pubblicato il
20 Febbraio 2025
IAMA Sales Professional

Adesso che abbiamo inquadrato l’argomento, mi potresti delineare, in sintesi, il funzionamento dell’Arbitro Assicurativo?

Lo faccio con piacere, tieni comunque conto del fatto che si tratti di un procedimento semplice ma non banale. Ovviamente, ti invito ad andare a leggere direttamente il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, emanato il 6 novembre 2024, n. 215.

  1. Fase preliminare (reclamo): prima di ricorrere all’arbitro, come per l’ABF e l’ACF, è obbligatorio aver presentato un reclamo all’impresa o all'intermediario. Il ricorso all’arbitro, quindi, è valido e procedibile se proposto entro 45 giorni dal ricevimento della risposta, ovviamente ritenuta non soddisfacente, o dopo 12 mesi dalla presentazione del reclamo se non si è ricevuta risposta.
  2. Ricorso all'Arbitro: il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.  L'oggetto del ricorso deve essere identico a quello del reclamo, ma si possono aggiungere richieste di risarcimento danni, se questi danni sono conseguenza immediata e diretta del comportamento censurato.
  3. Chi può presentare ricorso: qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) con un contratto assicurativo, o a cui la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa, o che ha diritto alle prestazioni assicurative. Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite un procuratore, o anche tramite associazione di consumatori.
  4. Contenuto del ricorso: il ricorso deve essere documentale, identico al reclamo presentato precedentemente e contenere: chiara identificazione del ricorrente e dell'impresa/intermediario, oggetto del contratto, dettagli della domanda e descrizione dei fatti che giustificano la richiesta. È necessario allegare anche prova dell’aver presentato il reclamo e la documentazione a supporto.
  5. Modalità di presentazione del ricorso: la presentazione del ricorso avviene esclusivamente in via telematica. Una volta ricevuto il fascicolo del ricorrente, la segreteria tecnica presso IVASS notificherà il ricorso all'impresa o all'intermediario e curerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio, notificando le comunicazioni alle parti durante il procedimento.

L’Arbitrato come procede in seguito?

Entro 40 giorni dalla notifica del ricorso, l'impresa o l'intermediario devono trasmettere alla segreteria tecnica la memoria di controdeduzioni con tutta la documentazione utile alla difesa.

Entro cinque giorni, la segreteria trasmette la documentazione al ricorrente, che ha 20 giorni per presentare un'eventuale memoria di controreplica.

Dalla ricezione della controreplica, l'impresa o l'intermediario hanno 20 giorni per presentare le memorie di controreplica.

Nelle memorie di replica e controreplica non possono essere formulate nuove domande o eccezioni non valorizzate nella memoria di controdeduzioni.

Il collegio decide a maggioranza entro 90 giorni dal ricevimento del fascicolo completo. Questo termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse, con comunicazione alle parti da parte della segreteria tecnica.

Ne colgo le differenze con un giudizio civile tradizionale e le somiglianze con l’ABF e l’ACF. siamo contenti quindi?

Sì, senz’altro.

Non possiamo più fare a mento di un istituto del genere. Quando sarà ben compreso ed utilizzato porterà, come già successo in ambito bancario e finanziario, maggiori certezze e tutele più semplici per i clienti ed assicurati.

E voi, che avete avuto la pazienza di seguici fin qui, che ne pensate?

A presto!


Articolo di Carlo Ruggiero